Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che consente alle imprese di presentare, a partire da lunedì 20 settembre, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo. La principale novità che viene introdotta nel provvedimento è la clausola nel caso di un incremento occupazionale. L’articolo 2 del Decreto Direttoriale del 17 settembre 2021 prevede, infatti, che i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnino a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultano percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultano disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.  

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 26 marzo 2021 che definisce i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al Nuovo bando “Macchinari innovativi”.

Il suddetto decreto direttoriale conferma integralmente le modalità operative per l’attuazione dell’intervento già previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020.

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La legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga di due anni del credito d’imposta per le imprese, di qualsiasi dimensione, che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel Mezzogiorno. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 gli investimenti effettuati nel Sud Italia saranno agevolati.

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

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BILANCIO ECONOMICO ED OBBLIGO BILANCIO SOCIALE
Il bilancio economico, già pacifico per le società cooperative sociali, riguarda anche gli ETS per i quali gli obblighi di rendicontazione economica degli ETS – così come quelli di rendicontazione sociale - sono relazionati alle “dimensioni”. A tal fine, sono distinti, per così dire, gli ETS “non piccoli” da quelli “piccoli”. Questi ultimi, in base a quanto contenuto nell’art. 13, co. 2, del CTS dovranno aver realizzato ricavi in misura inferiore a 220.000 euro annui per poter beneficiare di una semplificazione in termini contabili, caratterizzata dall’opportunità di redigere il bilancio di esercizio nella forma del solo rendiconto finanziario “per cassa”.

Con la sentenza 262 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'indeducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali dall'Ires. La Corte ha sottolineato che l'Imu sugli immobili strumentali è un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto. La deducibilità dell'Imu dall'imponibile dell'Ires, quindi, assume natura strutturale (sentenza n. 120 del 2020) in quanto il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell'Ires nel possesso di un reddito complessivo netto (art. 75, comma 1, Tuir); ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito, come, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente, che sono computati al lordo, senza deduzione (analitica) dei costi di produzione. La disposizione censurata contrasta, pertanto, con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.

Con il Decreto del 19 ottobre 2020 il MEF ha fornito una nuova modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il mese successivo al termine dell'operazione. Il testo odel decreto, all'art. 7 prevede che la trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del suddetto decreto è effettuata:

- entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 175/2014, oltre ai soggetti obbligati dall'anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall'anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter D.Lgs n. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

La Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese e dei professionisti, che stanno affrontando le difficoltà economiche dovute al protrarsi dell’epidemia da Covid-19.
Per imprese e professionisti sono previste le seguenti misure per l’accesso al credito:

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